Comune di ............................................
(Prov. ..........................)
UFFICIO ELETTORALE
Voto domiciliare per elettori affetti da infermità
che ne
rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione
L’UFFICIALE ELETTORALE
Visto l’art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006,
n. 1, convertito, con modificazioni, della legge
27 gennaio 2006, n. 22 e successive modificazioni
che, ai primi quattro commi, testualmente recita:
«Art. 1 - Voto domiciliare per elettori
affetti da infermità che ne rendano impossibile
l’allontanamento dall’abitazione.
(Rubrica così sostituita dall’art.
1 c. 1, lettera f) della legge 7 maggio 2009,
n. 46).
1. (Comma così sostituito dall’art.
1, c. 1.a) della legge 7 maggio 2009, n. 46) Gli
elettori affetti da gravissime infermità,
tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui
dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio
dei servizi di cui all'articolo 29 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti
da gravi infermità che si trovino in condizioni
di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature
elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento
dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi
al voto nelle predette dimore.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano
in occasione delle elezioni della Camera dei deputati,
del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento
europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni
referendarie disciplinate da normativa statale.
Per le elezioni dei presidenti delle province
e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei
consigli comunali, le disposizioni del presente
articolo si applicano soltanto nel caso in cui
l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito
del territorio, rispettivamente, del comune o
della provincia per cui è elettore.
3. (Comma così sostituito dall’art.
1, c. 1.b) della legge 7 maggio 2009, n. 46) Gli
elettori di cui al comma 1 devono far pervenire,
in un periodo compreso tra il quarantesimo e il
ventesimo giorno antecedente la data della votazione,
al sindaco del comune nelle cui liste elettorali
sono iscritti:
a) una dichiarazione in carta libera, attestante
la volontà di esprimere il voto presso
l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione
dell'indirizzo completo di questa;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario
medico, designato dai competenti organi dell'azienda
sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo
giorno antecedente la data della votazione, che
attesti l'esistenza delle condizioni di infermità
di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta
giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato,
ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa
e vitale da apparecchiature elettromedicali.
3-bis. (Comma inserito dall’art. 1, c. 1.c)
della legge 7 maggio 2009, n. 46) Fatta salva
ogni altra responsabilità, nei confronti
del funzionario medico che rilasci i certificati
di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle
condizioni di infermità di cui al comma
1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione
dal rapporto di servizio per la durata di tre
mesi per ogni certificato rilasciato e comunque
per un periodo non superiore a nove mesi.
4. (Comma così modificato dall’art.
1, c. 1.d) della legge 7 maggio 2009, n. 46) Ove
sulla tessera elettorale dell'elettore di cui
al comma 1 non sia già inserita l'annotazione
del diritto al voto assistito, il certificato
di cui al comma 3, lettera b), attesta l'eventuale
necessità di un accompagnatore per l'esercizio
del voto.»;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno
8 maggio 2009, n 28;
Visto lo Statuto Comunale;
RENDE NOTO
Gli elettori interessati dovranno inviare (preferibilmente
su modello gratuito da ritirare presso l’ufficio
elettorale comunale) la prescritta dichiarazione
entro il giorno 08.03.2010, (20° antecedente
la data della votazione).
Le dichiarazioni formulate per il primo turno
di elezioni amministrative sono considerate valide
anche per l’eventuale turno di ballottaggio.
L’ufficio elettorale comunale è a
disposizione per ulteriori chiarimenti.
Il presente avviso, in relazione al disposto dell’art.
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69,
è inserito nel sito Web istituzionale di
questo comune.
Dalla residenza comunale, lì 16.02.2010
L’UFFICIALE ELETTORALE
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